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Indietro Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM)

Il 1° ottobre 2023 è entrato in vigore il periodo transitorio di applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il cosiddetto CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism, previsto dal Regolamento UE 956/2023. Il CBAM rappresenta uno strumento fondamentale nell'ottica del raggiungimento della neutralità climatica dell'UE nel 2050. Per garantire la conformità, le imprese dovrebbero essere consapevoli delle loro responsabilità ai sensi del nuovo regolamento. Abbiamo compilato una lista di domande frequenti per rispondere alle questioni più urgenti.

Cos'è il CBAM? 

Nel dicembre 2019, la Commissione Europea ha presentato la strategia dell’ "European Green Deal", che mira al raggiungimento della neutralità climatica nell'Unione Europea entro il 2050.  

Da allora, le emissioni domestiche di CO2 sono diminuite; tuttavia la quantità di emissioni di gas serra contenuta nei beni importati da Paesi al di fuori dell'UE è aumentata, (fenomeno noto come carbon leakage, dispersione di carbonio).  

Il CBAM è una misura normativa innovativa adottata dall’UE che mira a creare condizioni di parità applicando lo stesso prezzo ai beni con elevata intensità di carbonio importati nell'UE rispetto ai prodotti nazionali. In questo modo, i legislatori dell'UE cercano di promuovere una produzione industriale più pulita nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea. 


Che cosa devi sapere sul CBAM

Nel periodo definito “fase transitoria”, il CBAM è applicato alle seguenti tipologie di merci, la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio ed è volto a contrastare la rilocalizzazione di emissioni di carbonio:  

  • cemento 
  • prodotti siderurgici 
  • alluminio 
  • fertilizzanti 
  • energia elettrica 
  • idrogeno 

Dopo il periodo di transizione, è previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM possa essere ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.

Il meccanismo CBAM non si applica a:

  • merci importate nel territorio doganale dell’Unione, quando il loro valore intrinseco è inferiore, per spedizione, a 150 euro 
  • merci destinate all’ambito di attività militari  
  • merci originarie dei Paesi e territori già assoggettati al sistema ETS (attualmente: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e i territori di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla) 

L’attuazione della misura sarà gestita in due fasi:

1. Fase di transizione  
Durante il periodo transitorio (o periodo pilota) di applicazione del Regolamento CBAM, ovvero dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, gli importatori di merci CBAM o i rappresentanti doganali indiretti da essi designati, devono adempiere soltanto agli obblighi di comunicazione, senza avere alcun impatto finanziario. Nello specifico devono presentare trimestralmente alla Commissione, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, una relazione (cosiddetta « relazione CBAM »), contente le informazioni sulle merci importate durante tale periodo. La prima relazione, riferita alle merci importate nel trimestre ottobre-dicembre 2023, dovrà quindi essere presentata entro il 31 gennaio 2024 mentre l’ultima, riferita alle merci importate nel trimestre ottobre-dicembre 2025, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2026. 

A partire dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri dell'UE saranno responsabili per l'assegnazione dello stato di "dichiarante CBAM autorizzato". Gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti dovranno richiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. In assenza di autorizzazione non sarà possibile importare merci CBAM nell’Unione. 

2. Fase definitiva 
Dal 1° gennaio 2026, il Regolamento sarà pienamente in vigore. Le merci CBAM potranno essere importate nell’Unione esclusivamente da importatori che abbiano ottenuto la qualifica di “dichiaranti CBAM autorizzati”. In assenza di autorizzazione non sarà possibile importare merci CBAM nell’Unione.  

Le imprese saranno obbligate al pagamento di un prezzo per i loro beni importati, calcolato sulla base delle emissioni di carbonio generate per la loro produzione. Il costo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme) espresso in €/tonnellata. In assenza di autorizzazione non sarà possibile importare merci CBAM nell’UE. 

Tuttavia, ciò avverrà in modo graduale, riflettendo la progressiva eliminazione dell'allocazione gratuita nell'ambito dell'UE ETS. A partire dal 2034, il 100% delle emissioni dovrà essere compensato.

La comunicazione delle emissioni di CO2 non sarà effettuata contestualmente all’importazione, bensì verrà effettuata dopo l'importazione in una cosiddetta "dichiarazione CBAM" in base alle seguenti scadenze: 

1. Relazione CBAM durante la fase di transizione 

Gli importatori devono presentare una relazione trimestrale CBAM al Registro transitorio CBAM, che comprende: 

  • Il nome del dichiarante CBAM 
  • Il tipo e il volume totale di merci importate nell'UE e il loro paese di origine 
  • Le emissioni dirette e indirette di CO2, misurate in tonnellate 
  • Il prezzo del CO2 pagato nel paese di origine, se applicabile. Dal 1° gennaio 2026, data in cui il Regolamento diverrà pienamente operativo, l'importatore può richiedere una riduzione corrispondente dei certificati CBAM  

La scadenza per la comunicazione della prima relazione è il 31 gennaio 2024. 

2. Dichiarazione annuale CBAM a partire dal 1° gennaio 2026 

I dichiaranti CBAM avranno l’obbligo presentare la dichiarazione annuale CBAM entro il 31 maggio di ogni anno solare. Tale dichiarazione deve includere:

  • la quantità totale di merci CBAM importate nell’anno solare precedente; 
  • le emissioni totali di CO2 incorporate in tali merci  
  • il numero totale di certificati CBAM restituiti 
  • gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni 
  • copia della relazione di verifica delle emissioni rilasciata da un organismo o verificatore accreditato. 

L’importo delle sanzioni in caso di erronea o incompleta dichiarazione, sarà compreso tra i 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate. Le sanzioni potranno essere anche più elevate in taluni casi specifici

Comprendere il CBAM

  • Familiarizza con le disposizioni rilevanti e le potenziali implicazioni per la tua azienda. L'UE fornisce informazioni preziose e formazione. A fondo pagina, troverai utili collegamenti dell'UE sul CBAM, le sue implicazioni e i requisiti per il tuo riferimento. E non dimenticare di iscriverti al nostro webinar

Calcolo delle emissioni di carbonio

  • Definisci quali delle tue merci importate sono interessate dal CBAM.
  • Seleziona la migliore metodologia per il calcolo delle emissioni dirette e indirette incorporate, considerando eventuali tasse sul carbonio o altre imposte che già paghi e che potrebbero influire sulla tua responsabilità CBAM.
  • È importante notare che le disposizioni del CBAM interessano anche gli esportatori/produttori che spediranno merci nell'UE. Tali spedizionieri dovrebbero supportare gli importatori dell'UE fornendo dati sulle emissioni di gas serra. Si noti che la segnalazione CBAM richiede dati sulle emissioni per prodotto.

Obblighi doganali

  • Gli importatori dell’UE che presentano le relazioni CBAM durante la fase di transizione devono prima registrarsi presso l’Autorità Nazionale Competente di ogni Stato Membro, al fine di accedere al CBAM Transitional Registry. Puoi trovare la lista provvisoria delle Autorità Nazionali Competenti al link in fondo pagina. 
  • Le imprese dell'UE possono demandare la presentazione delle relazioni CBAM utilizzando un rappresentante doganale indiretto, che sia autorizzato ad agire come dichiarante CBAM. A partire dal 1 gennaio 2025, gli importatori dell'UE o i rappresentanti doganali indiretti devono richiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato.

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